Art. 167 c.p.
Estinzione del reato
[1]Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
[2]((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1990, tuttora in vigore · versione 121 su Normattiva