Art. 32 t.u.a. — Consultazioni transfrontaliere
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008. Leggi il testo vigente →
Per i progetti di cui all'articolo 23, commi 1, lettera c), e 4, lettere a), b) e c), il committente o proponente richiede preliminarmente all'autorita' competente la verifica ivi prevista. Le informazioni che il committente o proponente deve fornire per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere sull'ambiente. Nel caso in cui l'autorita' competente ritenga che il progetto debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, si applicano gli articoli 26 e seguenti. L'autorita' competente deve pronunciarsi entro i sessanta giorni decorrenti dalla domanda, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti; avverso il silenzio inadempimento sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche' l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva