Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Presentazione di piani, progetti o programmi assoggettati a verifica - Determinazione delle tariffe a loro carico dei proponenti - Ricorso delle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento, dell'autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria regionale, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, che sostituisce il comma 1 dell'art. 33 cod. ambiente, concernente la determinazione delle tariffe a carico di coloro che propongono progetti, piani o programmi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di competenza statale. La norma impugnata ha inteso modificare solo la disciplina per la determinazione delle tariffe per le procedure di verifica di competenza statale; la circostanza che sia stata lasciata inalterata, invece, la previsione del successivo comma 2, non può avere altra valenza che quella di mantenere in capo alle Regioni e alle Province autonome - purché rispettino il criterio generale, introdotto dal legislatore delegato, della commisurazione degli oneri al costo effettivo del servizio - il potere di stabilire un proprio regime tariffario, relativamente alle medesime procedure di loro competenza, cosicché l'opzione ermeneutica costituzionalmente imposta comporta che, per le procedure suddette, le Regioni e le Province autonome, non solo sono coinvolte, ma sono titolari della potestà di determinazione delle tariffe.
Riguarda ancheart. 21 d.lgs. 104/2017
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedimentali sia comuni sia concernenti le procedure in sede regionale o provinciale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa "di estremo dettaglio" - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.
Riguarda ancheart. 26 Codice dell’ambienteart. 27 Codice dell’ambienteart. 28 Codice dell’ambienteart. 29 Codice dell’ambienteart. 30 Codice dell’ambienteart. 31 Codice dell’ambientee altri 7
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina delle relazioni fra VAS e VIA (valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale) - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste - Denunciata limitazione della discrezionalità del legislatore regionale e violazione della normativa comunitaria - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per genericità delle doglianze prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente le relazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA), impugnato, in riferimento all'art. 117, commi primo e quinto, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Entrambe le ricorrenti non hanno neppure dedotto quale effettiva incidenza la denunciata violazione del diritto comunitario avrebbe su proprie competenze costituzionalmente garantite. Né la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che ha lamentato, in particolare, la violazione dell'art. 117, comma quinto, Cost., si è data carico di esplicitare le ragioni per le quali, in una materia riconducibile a competenze esclusive dello Stato (quale è quella della tutela ambientale) sarebbe inibito allo Stato dettare disposizioni di attuazione di normative comunitarie.