Art. 35 t.u.a.Disposizioni transitorie e finali

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Compete al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la regione interessata e sulla base dell'istruttoria esperita dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6, la valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23 nei casi in cui si tratti:

  • a)di opere o interventi sottoposti ad autorizzazione alla costruzione o all'esercizio da parte di organi dello Stato;
  • b)di opere o interventi localizzati sul territorio di piu' regioni o che comunque possano avere impatti rilevanti su piu' regioni;
  • c)di opere o interventi che possano avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione europea. Per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1, le disposizioni del presente capo II integrano e specificano le disposizioni del capo I; queste ultime si applicano anche per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 ove non diversamente disposto nel presente capo II.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art35 · fonte su Normattiva