Art. 43 t.u.a.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
Testo vigente dal 13 febbraio 2008, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4
Testo vigente dal 13 febbraio 2008, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni procedimentali sia comuni sia concernenti le procedure in sede regionale o provinciale - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione delle competenze legislative regionali con normativa "di estremo dettaglio" - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 26 a 34 e da 43 a 47 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria in base all'assunto che la censurata normativa statale, concernente le disposizioni procedimentali in materia di VIA, sarebbe illegittima per il suo «estremo dettaglio». La ricorrente non soltanto ha formulato censure generiche, in quanto rivolte, in modo unitario ed indifferenziato, nei confronti di un gruppo di norme che presentano contenuti tra loro molto diversi; ma ha, altresì, erroneamente denunciato il carattere dettagliato dell'impugnata normativa statale, considerato che la dicotomia «norme di principio - norme di dettaglio» non può assumere alcun rilievo in una materia di competenza esclusiva dello Stato quale è quella della tutela dell'ambiente cui, in prevalenza, inerisce la valutazione di impatto ambientale.
Riguarda ancheart. 26 Codice dell’ambienteart. 27 Codice dell’ambienteart. 28 Codice dell’ambienteart. 29 Codice dell’ambiente
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art43 · fonte su Normattiva
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disposizioni attinenti alla partecipazione al procedimento di VIA - Ricorso della Regione Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per assoluta genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5, 31, comma 1, e 43, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernenti la partecipazione al procedimento di VIA, impugnati, in riferimento all'art. 117 Cost., dalla Regione Calabria.
Riguarda ancheart. 29 Codice dell’ambienteart. 31 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge-delega n. 308/2004 - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Procedure di VIA in sede regionale o provinciale - Vincoli alle Regioni per la relativa disciplina - Ricorso delle Regioni Piemonte e Calabria - Dedotta violazione delle competenze legislative regionali - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per genericità delle censure prospettate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.lgs. n. 152 del 2006, impugnato, in riferimento all'art. 117 Cost., dalle Regioni Piemonte e Calabria, in quanto vincola, con norme di dettaglio, la disciplina da parte delle Regioni delle procedure di VIA in sede regionale o provinciale, non avendo le ricorrenti addotto alcun argomento dal quale desumere l'incidenza negativa del contenuto delle norme denunciate in ambiti materiali di pertinenza regionale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.