Art. 44 t.u.a. — termini del procedimento
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Ferme restando le ipotesi di sospensione e di interruzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la prorogabilita' dei termini per la conclusione della procedura sino ad un massimo di sessanta giorni.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva