Art. 47 t.u.a.obblighi di informazione

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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.

Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art47 · fonte su Normattiva