Art. 47 t.u.a. — obblighi di informazione
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva