Art. 50 t.u.a. — adeguamento delle disposizioni regionali e provinciali
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Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinche' le disposizioni legislative e regolamentari emanate per adeguare i rispettivi ordinamenti alla parte seconda del presente decreto entrino in vigore entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto. In mancanza delle disposizioni suddette trovano applicazione le norme della parte seconda del presente decreto e dei suoi Allegati.
Testo vigente dal 14 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 · versione 0 su Normattiva