Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambienteart. 72 Codice dell’ambientee altri 10
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. In senso analogo, v., da ultimo (citata), sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambientee altri 10
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per esorbitanza dall'oggetto ("riordino, coordinamento e integrazione" della normativa esistente) ed inosservanza dei criteri che impongono il rispetto delle attribuzioni regionali, nonché compressione del ruolo delle autonomie territoriali nel settore della difesa del suolo - Genericità dei termini in cui la questione è formulata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte.
Riguarda ancheart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambienteart. 65 Codice dell’ambienteart. 66 Codice dell’ambienteart. 67 Codice dell’ambienteart. 68 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Omessa specificazione di quale tra i parametri genericamente evocati sarebbe violato in base alla motivazione del ricorso - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, poiché non è specificato quale tra i parametri genericamente evocati sarebbe violato in base alla motivazione del ricorso.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei princìpi dei medesimi atti - Ricorsi delle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Denunciata previsione indebita di una funzione statale di indirizzo e coordinamento, con incidenza su attribuzioni regionali in materie di competenza legislativa concorrente e residuale - Esclusione, vertendosi in materia di tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a) , n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata nell'assegnare, nell'ambito della difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, specifici poteri al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato dei ministri per gli interventi nel settore, avrebbe attribuito allo Stato una funzione di indirizzo e coordinamento in una materia di potestà legislativa concorrente. Ed invero, la norma censurata, al pari delle altre che compongono la Sezione I della Parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, appartiene non ad un ambito materiale di potestà legislativa concorrente, bensì alla materia tutela dell'ambiente, di competenza statale esclusiva.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore di proporre gli indirizzi delle politiche settoriali - Ricorsi delle Regioni Toscana e Marche - Paventata riferibilità della norma censurata anche ai piani di settore di competenza regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche. Ed invero, il potere del Comitato dei ministri di proporre, nell'ambito degli interventi nel settore della difesa del suolo, gli indirizzi delle politiche settoriali, non riguarda piani di settore di competenza regionale, ma si riferisce esclusivamente alle politiche settoriali che rientrano nelle materie di competenza statale.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei princìpi dei medesimi atti - Ricorsi delle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche - Denunciato eccesso di delega per violazione del principio direttivo di "riaffermazione del ruolo delle Regioni" - Esclusione, non essendo la riduzione delle competenze regionali già conferite alle Regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998 di per sé in contrasto con i principi contenuti nella legge delega - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a) , n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte e Marche, sul presupposto che la disposizione censurata violerebbe il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 8, lettera m) , della legge di delega n. 308 del 2004, relativo alla "riaffermazione del ruolo delle Regioni". Invero, premesso che si verte in materia di tutela dell'ambiente e, quindi, di materia rispetto alla quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, la riduzione delle attribuzioni regionali derivante dalla disciplina posta dal d.lgs. n. 152 del 2006 rispetto a quella contenuta nel d.lgs. n. 112 del 1998 non è di per sé in contrasto con i principi contenuti nella legge delega.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore di adottare atti di indirizzo e coordinamento, sentita la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei princìpi dei medesimi atti - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciato contrasto con il richiamo, contenuto nella legge delega, al decreto legislativo n. 112 del 1998 e con la previsione, in quest'ultimo, della intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio - Insussistenza della dedotta violazione, in base alla interpretazione coordinata dei vari criteri enunciati dalla legge di delegazione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 1, lettera a) , n. 4), 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna, sul presupposto che l'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998 prevedeva che l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, pur rientrando tra i compiti di rilievo nazionale, dovesse avvenire attraverso intese nella Conferenza unificata, oggi non più previste. Invero, la contestuale menzione, accanto alla legge n. 59 del 1997 ed al d.lgs. n. 112 del 1998, dell'art. 117 della Costituzione (che, al secondo comma, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente) e del flessibile principio di sussidiarietà (che consente allo Stato, in virtù della predetta competenza esclusiva, di riservare a sé le funzioni amministrative in siffatta materia allorché, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, sia ravvisata l'esigenza di un loro esercizio unitario), depone nel senso che nessun carattere di intangibilità può attribuirsi alle previsioni delle predette norme ordinarie e, nella specie, dell'art. 52 del d.lgs. n. 112 del 1998.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Potere del Presidente del Consiglio dei ministri di approvare le deliberazioni concernenti i metodi e i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Denunciata violazione del principio di legalità (per indeterminatezza dell'oggetto del potere conferito) e del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, mancato coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, violazione dei principi della delega - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione e al principio di legalità, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di deliberare i "metodi" ed i "criteri", anche tecnici, per lo svolgimento delle attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione. Invero, non sussiste la violazione del principio di legalità, poiché risultano correttamente individuate, attraverso il rinvio alle norme che le disciplinano, le attività in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare. Non sono violati i criteri di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Né è necessario un coinvolgimento della Regioni mediante lo strumento dell'intesa, trattandosi di indicazioni metodologiche volte ad uniformare le attività di cui sopra. Infine, non pertinente e, quindi, non valido termine di paragone, risulta la norma sulla quale la ricorrente fonda la censura di eccesso di delega [l'art. 54, comma 2, lettera b) , del d.lgs. n. 112 del 1998, che riguarda semplicemente la indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente].
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista approvazione dei piani di bacino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria e Toscana - Denunciata mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione, attesa la idoneità del parere a tutelare gli interessi regionali nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria e Toscana, nella parte in cui prevede che i piani di bacino siano approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Invero, i piani di bacino, costituendo lo strumento fondamentale di pianificazione in materia di difesa del suolo e delle acque, rientrano nella materia tutela dell'ambiente. Con la conseguenza che la loro approvazione non necessita dell'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, trovando gli interessi regionali adeguata protezione nella forma di collaborazione prevista dalla norma impugnata.
Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Prevista attività sostitutiva da parte del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni - Ricorsi della Regione Calabria e della Regione Emilia Romagna - Dedotta genericità della previsione con violazione del principio di legalità, assenza di modalità collaborative con le Regioni - Insussistenza dei vizi denunciati, non configurandosi una distinta fattispecie di potere sostitutivo esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a) , n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione ed al principio di legalità, dalle Regioni Emilia Romagna e Calabria, nella parte in cui prevede l'attività sostitutiva del Governo "in caso di persistente inattività" dei soggetti titolari delle funzioni, poiché la norma in oggetto non configura una distinta fattispecie di potere sostitutivo statale esercitabile al di fuori delle condizioni costituzionalmente previste.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del compito di approvare il programma nazionale di intervento - Omessa previsione del necessario previo parere della Conferenza unificata - Violazione del principio di leale collaborazione, attesa la capacità del programma di produrre significativi effetti indiretti nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, lettera b ), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui non prevede che il programma nazionale di intervento sia approvato con il previo parere della Conferenza unificata. Invero, tale programma, per l'ampiezza del proprio contenuto, è suscettibile di produrre significativi effetti indiretti nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio, pertanto, richiede - in ossequio al principio di leale collaborazione - il coinvolgimento delle Regioni nella forma del parere.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri del compito di approvare il programma nazionale di intervento - Omessa previsione di alcuna modalità di coinvolgimento regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Invocata necessità dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni - Richiesta basata su norme abrogate o riguardanti funzioni diverse da quella cui si riferisce la disposizione impugnata - Non fondatezza della pretesa.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera b ), nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna, in quanto l'invocata necessità dell'intesa si fonda o su norme abrogate (nella specie l'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1998, abrogato alla data di emanazione della legge n. 308 del 2004) o riguardanti [nella specie l'art. 89, commi 1, lettera h ) e 5 del d.lgs. n. 112 del 1998] funzioni diverse da quella cui si riferisce la disposizione impugnata.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Attribuzione al Comitato dei ministri di "funzioni di alta vigilanza"e della verifica della "coerenza nella fase di approvazione" degli atti di pianificazione - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle funzioni amministrative, eccesso di delega per contrasto con il principio di salvaguardia dei livelli di autonomia regionale previgenti - Esclusione, dovendo i compiti di vigilanza riguardare solo attività di competenza statale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, nella parte in cui attribuisce al Comitato dei ministri "funzioni di alta vigilanza" e nella parte in cui concreta tali funzioni prevedendo la verifica della "coerenza nella fase di approvazione" degli atti di pianificazione. Invero, i compiti di vigilanza ai quali fa riferimento la disposizione censurata riguardano esclusivamente attività di competenza statale. La norma, dunque, non lede le prerogative garantite alle Regioni dalla Costituzione.