Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA - Casi di esenzione, totale o parziale - Possibilità rimessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevolezza, violazione del principio di legalità e leale collaborazione, nonché delle competenze legislative e amministrative regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 104 del 2017, che ha sostituito il comma 11 dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo che il Ministro dell'ambiente, in casi eccezionali e previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla procedura di VIA. La disposizione impugnata ricalca il tenore letterale della normativa europea (art. 2, par. 4, direttiva 2011/92/UE, come rivista dalla direttiva 2014/52/UE), ponendo in capo al vertice dell'amministrazione centrale la scelta di derogare ai livelli di tutela ambientale e attribuendo, in modo non irragionevole, allo Stato la responsabilità politico-amministrativa di esonerare specifici progetti di fronte alla Commissione europea. Dal punto di vista interno, questa opzione trova coerente giustificazione nella necessaria uniformità della protezione ambientale, la cui prevalenza consente di respingere le censure relative alla asserita violazione delle competenze regionali ed evita un esiziale frazionamento delle esigenze di tutela.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 104/2017
Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambiented.lgs. 152/2006art. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 5, comma 1, lettera e ), 6, comma 6, 12, 21 e 22, dello stesso d.lgs., sollevata in relazione agli artt. artt. 3, 5, 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4, 8 e 9, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120, Cost. e della direttiva 2001/42/CE in ragione della asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo, in quanto, posto che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante rispetto al momento in cui essa lo è per il destinatario dell'atto, nella specie, la notifica è stata effettuata tempestivamente dalla Regione ricorrente, dato che il ricorso risulta spedito a mezzo posta nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato. In senso analogo, v. sentenze n. 477/2002 e n. 300/2007.
Riguarda ancheart. 5 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambienteart. 21 Codice dell’ambienteart. 22 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza, comunque medio tempore prive di applicazione - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente satisfattiva degli interessi delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2. Ciò in quanto alcune delle disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008); in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse rappresentata dalle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione.
Riguarda ancheart. 7 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 15 Codice dell’ambienteart. 17 Codice dell’ambienteart. 19 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche - Abrogazione e sostituzione della disciplina denunciata ad opera di normativa sopravvenuta avente caratteristiche analoghe - Carattere non satisfattivo della disciplina sopravvenuta - Trasferimento delle proposte questioni sulla nuova disposizione.
Le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 - il quale detta una disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali -, a seguito della abrogazione e sostituzione ad opera degli artt. 14 e 9 del regolamento di delegificazione recato dal d.P.R. n. 90 del 2007 ancor prima della entrata in vigore, devono intendersi trasferite sul nuovo regime risultante dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, il quale prevede non diversamente dalla disciplina anteriore, e dunque in modo non satisfattivo delle ragioni delle ricorrenti, una partecipazione meramente eventuale di un solo componente della Regione interessata ( rectius di ciascuna Regione interessata) nella Commissione statale competente in materia di valutazioni ambientali.
Riguarda ancheart. 14 d.P.R. 90/2007art. 9 d.P.R. 90/2007art. 8 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambientee altri 14