Art. 62 t.u.a.
competenze degli enti locali e di altri soggetti
I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA))) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
Testo vigente dal 26 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva