Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 72 Codice dell’ambientee altri 10
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. In senso analogo, v., da ultimo (citata), sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 10
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per esorbitanza dall'oggetto ("riordino, coordinamento e integrazione" della normativa esistente) ed inosservanza dei criteri che impongono il rispetto delle attribuzioni regionali, nonché compressione del ruolo delle autonomie territoriali nel settore della difesa del suolo - Genericità dei termini in cui la questione è formulata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte.
Riguarda ancheart. 57 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 65 Codice dell’ambienteart. 66 Codice dell’ambienteart. 67 Codice dell’ambienteart. 68 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale, nonché ripartizione dell'intero territorio nazionale in otto distretti idrografici - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Assenza di adeguata motivazione sulle ragioni della violazione di ciascuno dei titoli di competenza legislativa e amministrativa evocati - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte in riferimento agli artt. 2, lettere d ), e ), f ), g ), i ), m ), q ), 3, lettera d ) e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, dalla Regione Valle d'Aosta, avendo la ricorrente omesso di fornire una adeguata motivazione sulle ragioni della violazione di ciascuno dei titoli di competenza legislativa e amministrativa evocati.
Riguarda ancheart. 63 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Accorpamento delle preesistenti Autorità di bacino, assegnazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei compiti di definire "i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie" e di regolamentare il trasferimento di funzioni ed il periodo transitorio - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania - Denunciata invasione della materia "governo del territorio" di competenza legislativa concorrente, violazione del principio di leale collaborazione e delle preesistenti competenze amministrative regionali, indebito utilizzo della potestà regolamentare dello Stato - Esclusione, attesa l'attinenza delle previsioni censurate alla materia della tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63, commi 2 e 3, e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia Romagna, Calabria, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania, in quanto le disposizioni impugnate, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, non attengono alla materia del governo del territorio, bensì rientrano, in ragione dei compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale, pienamente in quella dell'ambiente.
Riguarda ancheart. 63 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania - Denunciato eccesso di delega, in base all'assunto che questa non consentiva radicali innovazioni dell'ordinamento previgente ed imponeva il rispetto delle competenze regionali - Esclusione, atteso il carattere anche innovativo della delega e la rispondenza della riorganizzazione degli ambiti idrografici alla necessità di esercizio unitario e coordinato delle funzioni - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 della Costituzione dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo e Campania, in base all'assunto che l'art. 1, commi 1, 8 e 9 della legge di delega n. 308 del 2004, non consentiva radicali innovazioni dell'ordinamento previgente ed imponeva il rispetto delle competenze regionali. Invero, la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 consentiva a detto Organo di introdurre innovazioni nell'ordinamento previgente e inoltre, l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dei distretti idrografici, risponde alla necessità di esercizio unitario e coordinato delle funzioni, in ossequio a quanto consentito al legislatore statale dall'art. 118 Cost.
Riguarda ancheart. 63 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Individuazione di otto distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana e Puglia - Denunciata irragionevolezza della delimitazione dei distretti, incoerenza con le indicazioni fornite dalla normativa comunitaria - Censura generica senza indicazione delle ragioni - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Puglia, trattandosi di censura generica senza indicazione delle ragioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Individuazione di otto distretti idrografici - Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di individuazione dei distretti, violazione della finalità non innovativa e dei principi direttivi della legge delega, lesione di attribuzioni regionali in materia di governo del territorio - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia. Invero, quanto alla censura relativa al mancato coinvolgimento delle ricorrenti nel procedimento di individuazione dei distretti, va osservato che la giurisprudenza (costante) della Corte è nel senso che l'esercizio dell'attività legislativa sfugga al principio di leale collaborazione. Quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a detto Organo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente. Non sussiste, infine, neppure la dedotta lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, poiché l'ambito materiale è quello della tutela dell'ambiente e non del governo del territorio.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Abruzzo e Puglia - Richiesta di sospensione dell'efficacia di alcune disposizioni censurate nelle more del giudizio di legittimità costituzionale - Non luogo a provvedere, in considerazione della intervenuta decisione nel merito delle relative questioni.
Vedi titoletto.
Riguarda ancheart. 58 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 175 Codice dell’ambiente
AMBIENTE (TUTELA DELL') - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AVVERSO ALCUNE DISPOSIZIONI DI UN PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO RECANTE «NORME IN MATERIA AMBIENTALE» - ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE DELL'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - PROSPETTAZIONE IN MANIERA ASSERTIVA DELLA SUSSISTENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI - OMISSIONE DI ARGOMENTI IN GRADO DI INDURRE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO - NON LUOGO A PROVVEDERE.
Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso in riferimento agli articoli 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953.
Riguarda ancheart. 63 Codice dell’ambienteart. 101 Codice dell’ambienteart. 154 Codice dell’ambienteart. 155 Codice dell’ambienteart. 181 Codice dell’ambienteart. 183 Codice dell’ambientee altri 3