Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambientee altri 10
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. In senso analogo, v., da ultimo (citata), sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 10
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato eccesso di delega, per esorbitanza dall'oggetto ("riordino, coordinamento e integrazione" della normativa esistente) ed inosservanza dei criteri che impongono il rispetto delle attribuzioni regionali, nonché compressione del ruolo delle autonomie territoriali nel settore della difesa del suolo - Genericità dei termini in cui la questione è formulata - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per la genericità dei termini in cui è stata formulata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 175 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte.
Riguarda ancheart. 57 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambienteart. 65 Codice dell’ambienteart. 66 Codice dell’ambienteart. 67 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del piano di bacino distrettuale, dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, delle misure di prevenzione per le aree a rischio - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciato contrasto con numerosi parametri costituzionali e con i principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A. anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Impugnazione congiunta di una pluralità di disposizioni senza motivazione specifica dell'illegittimità di ciascuna - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di impugnazione congiunta di una pluralità di disposizioni senza motivazione specifica dell'illegittimità di ciascuna.
Riguarda ancheart. 65 Codice dell’ambienteart. 66 Codice dell’ambienteart. 67 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento per l'adozione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Ricorso della Regione Calabria - Censura priva di specifica motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, dalla Regione Calabria, trattandosi di censura priva di specifica motivazione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Disciplina del procedimento per l'adozione dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Esclusione dei relativi progetti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciato contrasto con direttiva comunitaria - Mancata dimostrazione della conseguente lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta. Invero, la ricorrente ha omesso di specificare come la mancata previsione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS), nella procedura di adozione dei piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, lederebbe le sue competenze costituzionalmente garantite.