Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Disposizioni in parte abrogate, in parte con breve periodo di vigenza, comunque medio tempore prive di applicazione - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse ai ricorsi in ragione dell'introduzione di una nuova disciplina pienamente satisfattiva degli interessi delle ricorrenti - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, commi 3 e 8, 10, commi 3 e 5, 15, comma 1, 17 e 19, comma 2. Ciò in quanto alcune delle disposizioni in questione sono state abrogate ed interamente sostituite dalla nuova disciplina recata dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima ancora di entrare in vigore (art. 6) mentre altre hanno avuto un breve periodo di vigenza (dal 31 luglio 2007 al 13 febbraio 2008); in tale contesto, la manifestazione di mancanza di interesse rappresentata dalle Regioni ricorrenti può essere interpretata quale affermazione della mancata applicazione di dette disposizioni nei territori regionali in questione, tenuto, altresì, conto che tutte le predette disposizioni non hanno mai avuto applicazione prima della loro definitiva abrogazione.
Riguarda ancheart. 6 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 15 Codice dell’ambienteart. 17 Codice dell’ambienteart. 19 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta avverso l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20) - concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, stante la dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore.
Riguarda ancheart. 6-abrogatoesostituitodagli d.lgs. 152/2006art. 14 d.P.R. 90/2007art. 9 d.P.R. 90/2007art. 15 Codice dell’ambienteart. 16 Codice dell’ambienteart. 17 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ambito di applicazione della VAS e individuazione di organo statale per l'esercizio della funzione c.d. screening - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta mancata previsione di un'intesa con la Regione per la sottoposizione alla VAS dei piani regionali, con asserita ingerenza di un organo statale nella materia "governo del territorio" - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening ) espresso dalla sottocommissione statale competente per la VAS, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., all'art. 3, comma 4, della direttiva 2001/42/CE e al principio di leale collaborazione. La disposizione è infatti riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato; sicché la modalità di partecipazione regionale alla Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, cui attribuire la funzione di c.d. screening è riservata alla discrezionalità della legge statale. D'altro canto, è la stessa direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale, e, poi, come si è appena chiarito, la sottoposizione a VAS di piani o programmi è da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo cui attribuire la funzione di c.d. screening .
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Sottrazione alla procedura di VAS dei piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile - Ricorso della Regione Marche - Ritenuta violazione della normativa comunitaria - Esclusione della incidenza della dedotta violazione sulle attribuzioni regionali in materia di "governo del territorio" ovvero su quelle statutarie in materia "urbanistica" - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale sottrae alla procedura di VAS i piani e programmi relativi ad interventi di telefonia mobile, già soggetti alle disposizioni di cui all'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per ritenuta violazione degli artt. 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 117, terzo comma, e 118 Cost. e dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE. E' infatti legittima la sottrazione operata dal legislatore statale dei piani di telefonia mobile ai poteri regionali in materia di pianificazione urbanistica, ferma restando la loro sottoposizione ad altre forme di controllo da parte degli enti locali; ne discende che deve escludersi la ridondanza della dedotta violazione del diritto comunitario sulle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio ovvero di quelle statutarie in materia di urbanistica. In senso analogo, v. citate sentenze n. 265/2006 e n. 336/2005.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambientee altri 14