Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 116, 117 e 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambienteart. 64 Codice dell’ambientee altri 10
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. In senso analogo, v., da ultimo (citata), sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 55 Codice dell’ambienteart. 57 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 59 Codice dell’ambienteart. 61 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 10
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Ripartizione degli stanziamenti tra amministrazioni statali e Regioni ad opera del Comitato dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione in ambiti normativi ed amministrativi di spettanza regionale - Esclusione, trattandosi di finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, gli stanziamenti che, a norma della disposizione censurata sono ripartiti tra amministrazioni statali e Regioni dal programma nazionale di intervento, sono finanziamenti erogati dallo Stato per attività riconducibili alla sua competenza esclusiva (la tutela dell'ambiente). La previsione della necessità del parere della Conferenza Stato-Regioni rispetta, dunque, il principio di leale collaborazione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Adozione e approvazione del programma nazionale di intervento per il triennio - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle attribuzioni regionali, contrasto con i principi direttivi della legge delega che imponevano il rispetto delle attribuzioni regionali definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 - Coinvolgimento delle Regioni assicurato dalla necessità del previo parere della Conferenza unificata risultante a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lettera b ), del Codice dell'ambiente - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia Romagna. Invero, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'approvazione del programma nazionale di intervento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, rende infondata la questione, essendo ormai prevista una forma di collaborazione istituzionale con le Regioni che, in considerazione della competenza esclusiva statale in materia, non richiede l'intesa. Quanto poi alla ripartizione degli stanziamenti, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato dalla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera d ) del decreto legislativo che già prevede che la Conferenza Stato-Regioni esprima pareri in materia.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo - Attribuzione al Ministro dell'ambiente, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, del potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata lesione delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Esclusione, avendo le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, del dl.gs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria. Invero, pur attribuendo la disposizione censurata al Ministero dell'ambiente il potere di individuare con decreto le opere di competenza regionale, che rivestano grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, essa stabilisce, tuttavia, che ciò avvenga su proposta della Conferenza Stato-Regioni. Con la conseguenza che non sussiste, pertanto, alcuna lesione delle attribuzioni regionali e del principio di leale collaborazione, esercitando le Regioni un ruolo condizionante il contenuto dell'atto formalmente ministeriale.