Art. 78-septies t.u.a. — Calcolo dei valori medi
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Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.
Testo vigente dal 4 gennaio 2011 al 11 novembre 2015 · versione 43 su Normattiva