Art. 78-septies t.u.a. — Calcolo dei valori medi
Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. (( Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, e' indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica e' superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico. ))
Testo vigente dal 11 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva