Art. 78-sexies t.u.a. — Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 2011 al 12 dicembre 2017. Leggi il testo vigente →
L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza. In mancanza di standard di qualita' ambientali per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili.
Testo vigente dal 4 gennaio 2011 al 12 dicembre 2017 · versione 43 su Normattiva