Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata ed Emilia-Romagna - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambiented.lgs. 152/2006art. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche - Abrogazione e sostituzione della disciplina denunciata ad opera di normativa sopravvenuta avente caratteristiche analoghe - Carattere non satisfattivo della disciplina sopravvenuta - Trasferimento delle proposte questioni sulla nuova disposizione.
Le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 - il quale detta una disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali -, a seguito della abrogazione e sostituzione ad opera degli artt. 14 e 9 del regolamento di delegificazione recato dal d.P.R. n. 90 del 2007 ancor prima della entrata in vigore, devono intendersi trasferite sul nuovo regime risultante dal combinato disposto dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007, il quale prevede non diversamente dalla disciplina anteriore, e dunque in modo non satisfattivo delle ragioni delle ricorrenti, una partecipazione meramente eventuale di un solo componente della Regione interessata ( rectius di ciascuna Regione interessata) nella Commissione statale competente in materia di valutazioni ambientali.
Riguarda ancheart. 6 Codice dell’ambienteart. 14 d.P.R. 90/2007art. 9 d.P.R. 90/2007
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina della Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte e Marche - Asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Conseguente modalità di partecipazione regionale alla Commissione riservata alla discrezionalità della legge statale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale trasferita sull'attuale art. 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che disciplina la Commissione tecnica statale per le valutazioni ambientali - in relazione agli artt. 3, 5, 11, 76 (in relazione all'art. 1, comma 8, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 2, lettere d), f) e g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'art. 16 della legge 16 maggio 1978, n. 196, degli artt. 50, 51, 67 e 68 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, e dell'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3, per asserita inadeguata partecipazione regionale alla Commissione, con ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.; le Regioni non hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo statale, qual è, appunto, la predetta Commissione, che svolge funzioni amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali, riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la possibilità per le Regioni ( rectius per ciascuna Regione interessata) di designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende quindi dalla scelta discrezionale della legge statale.
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina generale della VAS - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuto carattere di dettaglio della disciplina impugnata, con conseguente violazione delle competenze legislative e amministrative regionali nelle materie "governo del territorio" e "tutela della salute", nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disciplina della VAS alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato non limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 8 a 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i quali recano la disciplina generale della VAS, per ritenuta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s ), e terzo comma, e 118 Cost., nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto recherebbero discipline di dettaglio in una materia, quella della valutazione ambientale strategica, che sarebbe riconducibile in prevalenza alle competenze regionali in materia di governo del territorio e tutela della salute. La disciplina della VAS rientra, infatti, nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. ed in siffatta materia la competenza dello Stato non è limitata alla fissazione di standard minimi di tutela ambientale, ma deve, al contrario, assicurare una tutela «adeguata e non riducibile». In senso analogo, v. citata sentenza n. 61 del 2009.
Riguarda ancheart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambienteart. 13 Codice dell’ambienteart. 14 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambientee altri 14