Art. 82 t.u.a.acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile

[1]Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:

  • a)tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono piu' di 50 persone, e b)

[2]i corpi idrici destinati a tale uso futuro. L'autorita' competente provvede al monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, dei corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.

Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art82 · fonte su Normattiva