Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
Vedi titoletto
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorsi delle Regioni Calabria, Marche e Toscana - Denunciata retrocessione di competenza già interamente attribuita alle Regioni, violazione di competenze legislative residuali e amministrative delle Regioni - Esclusione - Ascrivibilità della molluschicoltura all'ambito materiale della pesca, nella quale concorrono anche competenze statali, con conseguente necessità di applicare il principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Marche, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana. Ed invero, premesso che la molluschiocoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca, costituendo, pertanto, materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, la necessità dell'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali è giustificata dal fatto che la disposizione censurata ha ad oggetto le acque marine e costiere, ragione per la quale - a differenza delle acque dolci interne che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento - sono coinvolti interessi cui sovraintendono organi statali, nonché esigenze di tutela dell'ecosistema e competenze concorrenti, tra le quali, in particolare, quella della "tutela dell'alimentazione".
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Evocazione di parametri diversi da quelli compresi nel titolo V della Costituzione - Possibilità, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali - Denunciata inosservanza dei principi e criteri direttivi di una legge delega finalizzata al riordino delle competenze - Ammissibilità della censura.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, potendo le Regioni invocare parametri diversi da quelli compresi nel titolo V della Parte II della Costituzione, purché la violazione ridondi a pregiudizio delle competenze regionali (in motivazione la Corte ha precisato che la violazione di principi della legge delega può sortire questo effetto, ove la delega sia finalizzata al riordino delle competenze).
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Acque destinate alla vita dei molluschi - Designazione da parte delle Regioni delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di molluschi bivalvi e gasteropodi anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo - Prevista necessità di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali - Ricorso della Regione Calabria - Denunciato eccesso di delega, per inosservanza del principio di rispetto delle competenze già attribuite alle Regioni dalla legislazione previgente - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'artt. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria, in quanto la disposizione censurata non comporta un ridimensionamento del ruolo regionale rispetto alle norme di riparto vigenti in materia, giacché «la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione, nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi» rientrava già tra i compiti di rilievo nazionale, di cui all'art. 80, lettera q ), del d.lgs. n. 112 del 1998, il cui rispetto è posto come criterio direttivo dalla legge delega (art. 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004). E se la designazione, nell'àmbito delle acque marine costiere e salmastre, di quelle da tutelare, anche ai fini del miglioramento dei prodotti della molluschicoltura (con formulazione normativa anche testualmente coincidente con il nuovo art. 87 del d.lgs. n. 152 del 2006), era attribuita alle Regioni dall'abrogato art. 14 del d.lgs. n. 152 del 1999, il compito del Codice dell'ambiente è proprio quello del «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie», e tra queste (lettera b ), la «tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche».