Art. 89 t.u.a.
deroghe
Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva