Art. 20 c.a.d. — Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici
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Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici ((conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71)) sono validi e rilevanti ((agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dal comma 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. Le regole tecniche ((per la formazione,)) per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecniche sulla validazione temporale. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
Testo vigente dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011 · versione 1 su Normattiva