Art. 3 c.a.d.
Diritto all'uso delle tecnologie
Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini ((dell'esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)).
Testo vigente dal 27 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva