Art. 34 c.a.d. — Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
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Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
- a)possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di ((qualificarsi)) ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
- b)possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva