Art. 42 c.a.d. — Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle ((Linee guida)).
Testo vigente dal 27 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva