Art. 45 c.a.d. — Valore giuridico della trasmissione
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I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico ((...)), idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Testo vigente dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016 · versione 14 su Normattiva