Art. 51 c.a.d.

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(( Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. )) (( DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:

  • a)raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
  • b)promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
  • c)segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni. )) I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. (( Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi. ))

Testo vigente dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art51 · fonte su Normattiva