Art. 57-bis c.a.d. — Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
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((1. Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati)) La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Testo vigente dal 19 dicembre 2012 al 14 settembre 2016 · versione 22 su Normattiva