Art. 625 c.o.m.Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali

(( Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' le disposizioni contenute nel presente codice. )) Rimane ferma la disciplina dettata nel titolo II del libro V per il servizio a qualunque titolo prestato da personale civile in favore dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. Il personale religioso impiegato dall'Amministrazione della difesa, il personale della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze armate e il personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta sono disciplinati in via esclusiva dal libro V.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art625 · fonte su Normattiva