Art. 58 c.a.d. — Modalita' della fruibilita' del dato
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Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ((ivi incluso il Ministero della giustizia,)) definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.
Testo vigente dal 21 maggio 2015 al 14 settembre 2016 · versione 30 su Normattiva