Art. 61 c.a.d.
Delocalizzazione dei registri informatici
I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice, secondo le ((Linee guida)), nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
Testo vigente dal 27 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva