Art. 63 c.a.d. — Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →
Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Testo vigente dal 16 maggio 2005 al 25 gennaio 2011 · versione 0 su Normattiva