Art. 65 c.a.d.Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

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Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

  • a)se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore ((qualificato));
  • b)ovvero, quando ((l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;));
  • c-bis)ovvero se trasmesse ((dall'istante o dal dichiarante)) mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario; ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 ((...)) comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. Le istanze e le dichiarazioni ((di cui al comma 1)) sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art65 · fonte su Normattiva