Art. 8-bis c.a.d.Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

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I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d'identita' elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall'Agid. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.

Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art8bis · fonte su Normattiva