Art. 100 c.o.m. — Istituzione e funzioni dell'Esercito italiano
L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 110 — Istituzione e funzioni della Marina militare
La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.…
Art. 139 — Istituzione e funzioni dell'Aeronautica militare
L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.…
Art. 181 — Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale
E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa. La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni: a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia…
Art. 15 — Attribuzioni del Ministero della difesa
Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore…
Art. 102 — Organizzazione operativa dell'Esercito italiano
L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano e' posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, …
Art. 97 — Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano
Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l'impiego di tutti…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art100 · fonte su Normattiva