Art. 102 c.o.m. — Organizzazione operativa dell'Esercito italiano
L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano e' posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva