Art. 1008 c.o.m.
Collocamento nella riserva
Il personale militare puo', a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:
- a)((al)) compimento del limite massimo di eta' previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
- b)se chiede di cessare a domanda ai sensi 909, comma 4. 14 Nei casi di cui al comma 1 il militare e' collocato direttamente nella categoria della riserva.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20
14Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera oo)) che "all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»".
Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva