Art. 1011 c.o.m.Obbligo di risposta alle chiamate di controllo

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo e gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo, a esclusione di quelli in congedo assoluto, devono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorita' militari da cui dipendono; all'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorita' militare la propria residenza e notificarne poi qualsiasi cambiamento. I predetti militari rispondono alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorita' militari per il controllo della forza in congedo. Le chiamate di controllo hanno luogo generalmente in giorno festivo. I militari in congedo devono presentarsi all'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorita' militari nel comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata. Gli stessi non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono esonerati da qualsiasi obbligo di servizio, nello stesso giorno di presentazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1011 · fonte su Normattiva