Art. 2059 c.o.m. — Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato
I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea. 138 I richiami di cui al comma 1 avvengono con decreto del Presidente della Repubblica, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno l'obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto presidenziale di richiamo. Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli militari di truppa, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva