Art. 1017 c.o.m.
Richiami in servizio
In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva