Art. 1032 c.o.m.Elementi di giudizio

Le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorita' competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. Le autorita' competenti hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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