Art. 1039 c.o.m.
Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare
La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare e' composta:
- a)dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;
- b)dai quattro generali di squadra aerea piu' anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unita' aerea ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonche' dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;
- c)dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, ((...)) o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 138 Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva