Art. 1047 c.o.m.
Commissioni permanenti
Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta:
- a)presidente: ufficiale generale;
- b)membri ordinari:
- 1)ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
- 2)il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
- c)membri supplenti. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte:
- a)presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello;
- b)membri ordinari:
- 1)ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
- 2)un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
- c)membri supplenti. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue:
- a)presidente: non inferiore a generale di divisione;
- b)membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
- b-bis)membri supplenti. ((Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare, costituita come segue:))
- a)((presidente: ufficiale generale;))
- b)((membri ordinari:))
- 1)((ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;))
- 2)((il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;))
- c)((membri supplenti.)) 138 Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva