Art. 1053 c.o.m. — Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali
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Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
- a)gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
- b)gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
- c)gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8)). 3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8)). 4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016 · versione 25 su Normattiva