Art. 106 c.o.m. — Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano
La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del ((Centro di responsabilita' amministrativa)) dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva