Art. 1061 c.o.m.Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate ((e alla Sanita' militare)) e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 138 Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima meta' del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimita' di voti. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che e' formato dopo la data della decisione del Ministro. Se piu' ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74

138

con decorrenza dal 1 gennaio 2027

Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1061 · fonte su Normattiva