Art. 107 c.o.m.
Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano
Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unita' intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Testo vigente dal 15 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva