Art. 1072-bis c.o.m. — Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare , dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare
138 In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui ((alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis)), allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto ((ovvero del Direttore della Sanita' militare)), in misura non superiore a: 138
- a)cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;
- a-bis)sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- b)tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;
- c)due per i ruoli normali ((...)) del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; 37 138
- c-bis)((quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;)) 138
- d)uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina ((, dell'Aeronautica e della Sanita' militare)). 138 Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91
37con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva