Art. 1072 c.o.m. — Promozioni non annuali degli ufficiali
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Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 dicembre 2023 · versione 0 su Normattiva